Referendum costituzionale. Quale pericolo per il paesaggio sardo?
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(IlMinutoQuindici n1, novembre 2016) - A poco meno di un mese dal referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre è più che ragionevole che anche in Sardegna si faccia chiarezza sui possibili cambiamenti che un'eventuale vittoria del Sì potrebbe portare in materia di tutela del paesaggio isolano. E' proprio quanto cercheremo di fare entro il breve spazio di questo articolo e senza alcuna pretesa di esaurire l'argomento in questa sede. Per farlo sarà però necessario aprire una finestra d'osservazione sullo statuto autonomo della R.A.S. mettendone in evidenza alcuni aspetti fino ad ora sottovalutati.
Come ha precisato Alberto Roccella in un articolo del 2011 intitolato “Pianificazione paesaggistica e urbanistica tra stato e regioni: quadro costituzionale” (fonte: Eddiburg.it), diversamente dagli statuti autonomi di Valle d'Aosta, Sicilia e Trentino Alto Adige, dove la tutela del paesaggio come materia autonoma e distinta dall’urbanistica viene rimessa alla “potestà legislativa regionale esclusiva”, “il paesaggio non figura nello statuto della Regione Sardegna come materia di potestà legislativa regionale”. Lo statuto della Sardegna, infatti, “attribuisce alla Regione potestà legislativa esclusiva in materia di edilizia e urbanistica, ma non in materia di tutela del paesaggio”. Se infatti andiamo a leggere il testo dello statuto, all'art. 3 del Titolo II, laddove sono riportate le voci dedicate alle funzioni della Regione Autonoma della Sardegna, notiamo che nemmeno una parola viene dedicata al paesaggio, mentre il punto f) chiarisce che la Regione sarda ha potestà legislativa su edilizia e urbanistica (fonte: Statuto sardo). In ogni caso – precisa Roccella “l’adeguamento della Sardegna al regime delle Regioni ordinarie è avvenuto [...] con una consistente dilazione temporale”. Ma ritorniamo alla carta costituzionale, perché il tutto ci porta a rilevare che, per quanto riguarda la tutela paesaggistica e quella ambientale, in Sardegna, nonostante l'autonomia, vige la medesima normativa delle regioni a statuto ordinario e che a queste ultime allo stato attuale vengono riconosciute competenze in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.
Tuttavia, in caso di una vittoria del Sì la versione riformata della Costituzione prevederà la riscrittura completa dell'art. 117. Una riscrittura che nei fatti riguarda solo le regioni a statuto ordinario, anche se sarebbe meglio precisare che essa investe tutte le regioni per le quali in materia paesistica è valida la medesima normativa delle regioni a statuto ordinario, la Sardegna compresa.
Ma perché la ristesura dell'art. 117 è così tanto importante? Perché nei fatti ridisegna le competenze delle regioni in materia di paesaggio e ambiente esplicitando due principi fondamentali: la competenza esclusiva dello Stato e la cosiddetta “clausola di supremazia”.
La prima non fa altro che riportare la tutela e la valorizzazione dei beni paesistici, così come le questioni relative all'ambiente e all'ecosistema, all'esclusiva competenza dello Stato italiano. Detto altrimenti, se vincerà il Sì si deciderà di dare allo Stato un potere decisionale esclusivo sia in materia di paesaggio sia in materia ambientale. Un aspetto che colpirà direttamente la Sardegna e le sue bellezze paesaggistiche.
Quanto ipotizzato si verificherebbe in seguito alla sentenza n.7/2016 con cui la Corte Costituzionale ha stabilito l'incostituzionalità del decreto “Sblocca Italia”, il quale, come ha affermato Salvatore Settis, è un atto che dà il via libera alla cementificazione selvaggia del paesaggio. Inoltre, dettaglio ancora più importante, l'incostituzionalità del decreto è stata stabilita in virtù di quelle norme che non prevedono il coinvolgimento delle Regioni in materia di opere infrastrutturali, ovvero in violazione degli stessi articoli 117 e 118 della Costituzione. Siamo di fronte a un gatto che si morde la coda.
A rafforzare l'esclusività del potere dello stato in materia paesaggista e ambientale vi è la già citata “clausola di supremazia”. Quest'ultima prevede che “Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.
In altre parole e a titolo d'esempio, qualora in Sardegna si volesse installare un nuovo inceneritore o ampliarne uno già esistente, se si volesse installare un impianto di scorie nucleari o un gasdotto a nulla servirebbe la contrarietà del popolo sardo o dei suoi rappresentanti in Regione in difesa dell'ambiente o delle bellezze paesaggistiche: ci sarà sempre la tutela dell'unità economica della Repubblica italiana a dare il via libera a infrastrutture e petrolio che a poco a poco attenteranno al nostro paesaggio.
Federica Pau
Come ha precisato Alberto Roccella in un articolo del 2011 intitolato “Pianificazione paesaggistica e urbanistica tra stato e regioni: quadro costituzionale” (fonte: Eddiburg.it), diversamente dagli statuti autonomi di Valle d'Aosta, Sicilia e Trentino Alto Adige, dove la tutela del paesaggio come materia autonoma e distinta dall’urbanistica viene rimessa alla “potestà legislativa regionale esclusiva”, “il paesaggio non figura nello statuto della Regione Sardegna come materia di potestà legislativa regionale”. Lo statuto della Sardegna, infatti, “attribuisce alla Regione potestà legislativa esclusiva in materia di edilizia e urbanistica, ma non in materia di tutela del paesaggio”. Se infatti andiamo a leggere il testo dello statuto, all'art. 3 del Titolo II, laddove sono riportate le voci dedicate alle funzioni della Regione Autonoma della Sardegna, notiamo che nemmeno una parola viene dedicata al paesaggio, mentre il punto f) chiarisce che la Regione sarda ha potestà legislativa su edilizia e urbanistica (fonte: Statuto sardo). In ogni caso – precisa Roccella “l’adeguamento della Sardegna al regime delle Regioni ordinarie è avvenuto [...] con una consistente dilazione temporale”. Ma ritorniamo alla carta costituzionale, perché il tutto ci porta a rilevare che, per quanto riguarda la tutela paesaggistica e quella ambientale, in Sardegna, nonostante l'autonomia, vige la medesima normativa delle regioni a statuto ordinario e che a queste ultime allo stato attuale vengono riconosciute competenze in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio.
Tuttavia, in caso di una vittoria del Sì la versione riformata della Costituzione prevederà la riscrittura completa dell'art. 117. Una riscrittura che nei fatti riguarda solo le regioni a statuto ordinario, anche se sarebbe meglio precisare che essa investe tutte le regioni per le quali in materia paesistica è valida la medesima normativa delle regioni a statuto ordinario, la Sardegna compresa.
Ma perché la ristesura dell'art. 117 è così tanto importante? Perché nei fatti ridisegna le competenze delle regioni in materia di paesaggio e ambiente esplicitando due principi fondamentali: la competenza esclusiva dello Stato e la cosiddetta “clausola di supremazia”.
La prima non fa altro che riportare la tutela e la valorizzazione dei beni paesistici, così come le questioni relative all'ambiente e all'ecosistema, all'esclusiva competenza dello Stato italiano. Detto altrimenti, se vincerà il Sì si deciderà di dare allo Stato un potere decisionale esclusivo sia in materia di paesaggio sia in materia ambientale. Un aspetto che colpirà direttamente la Sardegna e le sue bellezze paesaggistiche.
Quanto ipotizzato si verificherebbe in seguito alla sentenza n.7/2016 con cui la Corte Costituzionale ha stabilito l'incostituzionalità del decreto “Sblocca Italia”, il quale, come ha affermato Salvatore Settis, è un atto che dà il via libera alla cementificazione selvaggia del paesaggio. Inoltre, dettaglio ancora più importante, l'incostituzionalità del decreto è stata stabilita in virtù di quelle norme che non prevedono il coinvolgimento delle Regioni in materia di opere infrastrutturali, ovvero in violazione degli stessi articoli 117 e 118 della Costituzione. Siamo di fronte a un gatto che si morde la coda.
A rafforzare l'esclusività del potere dello stato in materia paesaggista e ambientale vi è la già citata “clausola di supremazia”. Quest'ultima prevede che “Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.
In altre parole e a titolo d'esempio, qualora in Sardegna si volesse installare un nuovo inceneritore o ampliarne uno già esistente, se si volesse installare un impianto di scorie nucleari o un gasdotto a nulla servirebbe la contrarietà del popolo sardo o dei suoi rappresentanti in Regione in difesa dell'ambiente o delle bellezze paesaggistiche: ci sarà sempre la tutela dell'unità economica della Repubblica italiana a dare il via libera a infrastrutture e petrolio che a poco a poco attenteranno al nostro paesaggio.
Federica Pau
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