"Renzi-Boschi". Una riforma a misura di colonialismo

7 Novembre 2016
Image
referendum-300x221.png
(IlMinutoQuindici n1, novembre 2016) - È scritta male. È stata approvata da un Parlamento eletto con una legge elettorale incostituzionale. Priva i cittadini del diritto di eleggere il Senato per consegnarlo, questo diritto, ai consiglieri regionali. Triplica, da 50mila a 150mila, il numero di firme necessario a presentare una legge di iniziativa popolare in Parlamento. Non semplifica ma moltiplica da tre a otto i procedimenti approvazione delle leggi. È stata redatta sotto dettatura della Banca d'affari J. P. Morgan. A poco meno di un mese dal voto sul referendum si fa sempre più lungo l'elenco dei limiti e dei rischi legati alla riforma costituzionale “Renzi-Boschi”.

Le urne saranno aperte per un solo giorno: domenica 4 dicembre. L'esito del referendum costituzionale sarà comunque valido a prescindere dalla percentuale dei votanti: niente quorum.

Sia ben chiaro. La costituzione italiana non è “la più bella del mondo”. Non prevede nemmeno il principio di autodeterminazione dei popoli proclamato dalla Carta delle Nazioni Unite (articoli 2 e 55). Il “diritto al divorzio” dallo stato italiano non è quindi riconosciuto: la Repubblica è “una e indivisibile” (articolo 5 della Costituzione). Ma, in attesa del riconoscimento del “diritto di divorzio fra popoli”, che cosa potrebbe cambiare per la Sardegna con l'approvazione della riforma costituzionale? Si delinea uno scenario a misura di colonialismo.

Pubusa: i consiglieri regionali sardi non potranno essere senatori - Una enorme contraddizione fra riforma costituzionale e statuto sardo è stata messa in evidenza qualche giorno fa da un articolo del docente di Diritto Amministrativo all'Università di Cagliari, Andrea Pubusa, indirizzato al presidente della Regione, Francesco Pigliaru. La costituzione in versione “Renzi- Boschi” stabilisce che i nuovi senatori saranno consiglieri regionali e sindaci. Ma lo statuto sardo stabilisce all'articolo 17 l'incompatibilità fra il ruolo di consigliere regionale e quello di senatore. “Lo Statuto sardo è legge costituzionale – ha scritto Pubusa a Pigliaru su DemocraziaOggi - è un pezzo di Costituzione; per di più, trattandosi di una legge speciale, per la Sardegna prevale sulla legge generale. Non lo hai detto tu stesso che il titolo V come disciplina generale non si applica alla Sardegna, per la quale vale lo Statuto speciale? Allora, tirando le somme, mi pare che il combinato disposto conduca a dire che nel senato renziano ci possono stare… cavalli e asini, ma non voi quali consiglieri regionali”. Secondo Pubusa - dato che lo Statuto Sardo stabilisce l'incompatibilità fra il ruolo di consigliere regionale e di sindaco di comuni con 10mila abitanti o più – potranno essere eletti al Senato come rappresentanti della Sardegna solo i primi cittadini di centri con meno di 10mila abitanti.

Parola d'ordine: accentrare - Più in generale, la riforma costituzionale “Renzi Boschi” ridisegna l'architettura dello stato in maniera neocentralista. E, agli occhi di numerosi osservatori, la tutela offerta alla Sardegna dallo Statuto Speciale sembra incerta e a tempo determinato. Se cambiano i rapporti di forza fra la colonia Sardegna e lo Stato italiano, che si fa sempre più centralista e al servizio degli interessi del capitalismo e della galassia degli imperialismi, l'ipotesi dell'emancipazione del popolo sardo si allontana: chi considera la Sardegna una semplice piattaforma militare e energetica avrà gioco più facile. Per questo sembra miope l'atteggiamento di chi, magari indipendentista e anticolonialista, invita a disertare il voto del 4 dicembre affermando in sostanza: “Che ce ne frega della Costituzione italiana?”.

Nel suo scritto “Un progetto contro la democrazia” - come riportato dal Comitato per il No di Quartu Sant'Elena in una nota – il docente di Diritto Costituzionale Alessandra Algostino ha spiegato che “il trait d'union delle varie norme che riguardano il titolo V è rintracciabile nel ritorno dello Stato: è abbandonato il tanto decantato progetto federalista, si inverte la rotta e si accentra”. Dall'articolo 117 della Costituzione vengono cancellate le materie a legislazione concorrente fra Stato e Regioni. Cresce la lista delle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato. Fra queste temi decisivi come la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, le infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto e di navigazione, i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale, le disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e il turismo.

Statuto Speciale contro Clausola Vampiro - Lo stesso articolo 117 della Costituzione accoglie la cosiddetta “Clausola di supremazia”. Su proposta del Governo, la legge statale potrà intervenire anche in materie di competenza regionale “quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale”. Insomma: una clausola che vampirizza, quando occorre, anche le prerogative residue delle Regioni: l'ultima parola spetta a Roma. Secondo alcuni costituzionalisti molto autorevoli le Regioni a Statuto Speciale sarebbero escluse dall'applicazione della riforma costituzionale sino alla scrittura di nuovi statuti. Ma non tutti gli studiosi condividono questo punto di vista. Quando un treno si muove in una direzione anche i vagoni “a statuto speciale” seguono la direzione impressa dalla locomotiva. “Fin dalla discussione parlamentare della proposta di revisione costituzionale – ha scritto sul Manifesto sardo Tonino Dessì, ex assessore della Giunta Soru - ho ritenuto poco convincente l'assunto, dato per pacifico sia dai favorevoli, sia, a tutt'oggi, da molti dei contrari, secondo cui la riforma conterrebbe un'efficace clausola di salvaguardia a favore delle Regioni speciali”. In questo senso, il preside della Facoltà di Giurisprurenza a Trento, Roberto Toniatti, ha così dichiarato alla Voce del Trentino: “La clausola sospensiva (articolo 39, comma 12) che blocca per ora e fino alla revisione dei rispettivi Statuti l'applicazione alle Regioni a Statuto speciale della legge Costituzionale [...] non è in realtà una clausola di salvaguardia in quanto può essere superata dalla clausola di supremazia dello stato italiano [...]. In mancanza di una intesa forte tra Stato e Regione, il primo potrà invocare la clausola di supremazia statale e togliere l'autonomia alle Speciali”.

Naoto Date
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Tags